argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Sentenza del 7 marzo 2018, ha affermato che il ricorso avente ad oggetto la verifica della congruità della somma che l’azionista di maggioranza deve corrispondere agli azionisti di minoranza a seguito di trasferimento obbligatorio delle azioni di quest’ultimi all’azionista di maggioranza medesimo, è di competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui ha sede la società. La Corte di Giustizia stabilisce, quindi, quale deve essere l’interpretazione dell’art. 22, punto 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, disciplinante i temi della competenza giurisdizionale, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni per quanto concerne la materia civile e commerciale.