argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Roma, con Ordinanza del 24 luglio 2018, ha affermato che il mancato preavviso da parte della banca non costituisce sempre causa di illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Nel caso di specie, con l’ordinanza in oggetto, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta della società reclamante di emettere in via d’urgenza un ordine di cancellazione dell’iscrizione a sofferenza del proprio nominativo presso la Centrale Rischi, in quanto effettuata senza la comunicazione preventiva.