<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Valore dell’immobile realizzato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario e liquidazione del compenso del curatore

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: liquidazione compenso curatore fallimentare - creditore fondiario

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 19 gennaio 2018, n. 14631, depositata in data 6 giugno 2018, in tema di liquidazione del compenso del curatore fallimentare – e quindi di applicazione delle percentuali di cui al d.m. n. 30 del 2012 – ha chiarito che nell’“attivo realizzato” non può ricomprendersi il valore dell’immobile liquidato nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore fondiario. La Suprema Corte, nell’ordinanza in esame, ha riaffermato che la valutazione delle attività compiute dal curatore costituisce apprezzamento di fatto rimesso alla valutazione esclusiva del tribunale, chiarendo che il curatore può invocare il diritto al riconoscimento del compenso qualora l’attività compiuta abbia comportato utilità per la massa dei creditori, come, ad esempio, nel caso in cui abbia contribuito alla realizzazione di parte del ricavato o delle rendite dei beni ipotecati.