argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 marzo 2018, n. 14637, depositata in data 6 giugno 2018, ha affermato che il principio di consecuzione delle procedure opera solo in caso di successione tra concordato preventivo e fallimento e, quindi, non può trovare applicazione in una seconda domanda di concordato presentata dal debitore in seguito alla rinuncia ad una prima precedente domanda. Nel caso in esame, il debitore invocava l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 168, comma 3, l.f., computando a ritroso il termine dalla prima domanda presentata. La Suprema Corte, rigettando il ricorso del debitore, ha chiarito che il principio di consecuzione non opera indefinitamente, in vista di domande di concordato che possono essere proposte in seguito alla chiusura della procedura, in quanto le due procedure concordatarie non sono interdipendenti e non sono collegate funzionalmente.