argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 aprile 2018, n. 15285, depositata in data 12 giugno 2018, ha ribadito che l’art. 1 della legge fallimentare richiama l’art. 2195 c.c. e, di conseguenza, sono fallibili gli imprenditori commerciali che svolgono “attività ausiliarie” e intermediarie nella circolazione dei beni e, quindi, anche le imprese finanziarie. La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto da un imprenditore dichiarato fallito, ha affermato che, correttamente, i giudici di merito avevano riscontrato la sussistenza del presupposto soggettivo per la fallibilità, in particolare dagli elementi inerenti all’oggetto dell’attività – servizi di intermediazione e consulenza finanziaria – nonché dall’organizzazione, caratterizzata dall’utilizzo di appositi locali e dall’impiego di personale dipendente.