<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Crediti tributari contestati e necessità di stanziare un apposito fondo nel piano concordatario

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 aprile 2018, n. 15414, depositata in data 13 giugno 2018, ha stabilito che – ai fini dell’omologazione del concordato preventivo – il tribunale deve verificare se i crediti tributari oggetto di contestazione sono stanziati in un apposito fondo, anche se, in relazione ai medesimi, sia pendente un giudizio. In particolare, la Suprema Corte ha rammentato la disciplina speciale dei crediti tributari e l’art. 90 del d.p.r. n. 602 del 1973 che attribuisce al ruolo la prova del credito tributario, con conseguente obbligo di accantonare le somme contestate, anche se solo la commissione tributaria può accertare l’esistenza e l’ammontare del credito. La Suprema Corte ha, quindi, accolto il ricorso proposto da Equitalia e ha conseguentemente cassato il decreto di omologazione di un concordato preventivo emesso senza la previsione di un apposito fondo per il credito tributario contestato.