argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 settembre 2018, n. 21875, ha ribadito che la dichiarazione di nullità della clausola anatocistica rende inapplicabile ogni altra forma di capitalizzazione degli interessi. In particolare, una volta accertata e dichiarata la nullità della previsione negoziale relativa alla capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione. La Suprema Corte ha pertanto ribadito la non applicabilità della capitalizzazione su base annuale degli interessi debitori.