argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 aprile 2018, n. 15435, depositata in data 13 giugno 2018, ha affermato che i termini concessi per il deposito della proposta concordataria e del piano, qualora vi sia istanza pendente di fallimento, non sono soggetti a sospensione feriale. La Suprema Corte chiarisce che in presenza di istanza di fallimento trova applicazione l’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che richiama l’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, il quale esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca dei fallimenti. Nel caso esaminato, peraltro, il tribunale aveva fissato una data precisa per la scadenza, senza limitarsi ad indicare i giorni concessi per il termine, con conseguente mancanza di reale interesse della doglianza formulata dal ricorrente e inammissibilità della censura relativa alla violazione della disciplina della sospensione feriale dei termini.