argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
Articoli Correlati: eccezione di prescrizione e anatocismo - corte d
La Corte di Appello di Milano, con Sentenza del 19 giugno 2018, n. 3013, ha ribadito che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito nel giudizio di ripetizione di indebito azionato dal correntista è da ritenersi validamente formulata anche se riferita genericamente a tutte le rimesse solutorie nel decennio antecedente al primo atto interruttivo. In particolare, non grava sulla banca l’onere della prova sulla natura solutoria dei versamenti, né essa è tenuta ad indicare espressamente le rimesse oltre fido. Relativamente all’anatocismo post Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la Corte ha precisato che la norma non determina alcuna modifica in peius delle condizioni contrattuali; ne consegue che è sufficiente una mera comunicazione al correntista, senza specifica approvazione di quest’ultimo.