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Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 21 settembre 2018, n. 4341, ha ribadito l’inammissibilità della sommatoria, ai fini usura, del tasso corrispettivo con il tasso di mora. Il Tribunale ha infatti precisato che l’interesse corrispettivo rappresenta il corrispettivo/compenso che la banca riceve per la messa a disposizione della somma, mentre l’interesse moratorio e la penale per estinzione anticipata disciplinano rispettivamente la fase patologica e la fase accidentale del contratto. Da tale diversa natura e funzione deriva l’erroneità della loro sommatoria ai fini del confronto con il tasso soglia del periodo.