argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 maggio 2018, n. 17057, depositata in data 28 giugno 2018, in tema di fallibilità delle società pubbliche, ha precisato che se queste svolgono attività commerciale – indipendentemente dalla composizione del capitale, dei servizi resi e delle forme di controllo cui sono sottoposte – sono comunque fallibili. Tali società assumono i rischi della propria insolvenza poiché, seppur venga perseguito l’interesse pubblico, l’attività è svolta attraverso lo strumento privatistico delle società di capitali. La Suprema Corte rammenta, inoltre, che l’insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria e con l’incapacità di produrre beni con margine di redditività tale da far fronte alle esigenze dell’impresa e ricorrere al credito in condizioni normali, senza conseguenze rovinose per il patrimonio sociale. La Corte di Cassazione, infine, precisa che solamente gli enti pubblici – istituiti in forza di apposito atto normativo – sono esclusi dall’area della concorsualità e che i termini per proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento sono tassativamente quelli previsti dall’art. 18 l.f.