Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Prededucibilità dei crediti sorti in pendenza di concordato preventivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 aprile 2018, n. 18488, depositata in data 12 luglio 2018, in tema di prededucibilità ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.f. ha rammentato che sono da riconoscere in prededuzione i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, affermando che non è sufficiente che i crediti siano maturati in pendenza della procedura concorsuale. Ciò che rileva, chiarisce la Suprema Corte, è che la genesi del debito sia in pendenza di procedura e che l’assunzione dell’obbligazione risulti dal piano concordatario. Nel caso esaminato, in particolare, non è stato accolto il ricorso per il riconoscimento della prededuzione – in sede di successivo accertamento del passivo fallimentare – alle somme dovute a titolo di penale per la mancata restituzione dei beni in leasing in seguito allo scioglimento dei contratti, poiché lo scioglimento dei medesimi si era verificato prima della procedura concordataria e, inoltre, il ricorrente non aveva fornito prova che la perdurante detenzione del bene – nonostante l’avvenuto scioglimento del contratto di leasing – fosse in qualche modo “funzionale” al buon esito della procedura.