argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 febbraio 2018, n. 15495, depositata in data 13 giugno 2018, ha affermato che i pagamenti effettuati in pendenza di concordato preventivo sono ripetibili nella successiva procedura fallimentare, se emergono crediti di grado uguale o poziore e sussista la violazione della par condicio creditorum, con azione esercitabile dal curatore nel termine dei cinque anni dalla sentenza di fallimento. La Suprema Corte afferma altresì che tale valutazione deve essere parametrata ai canoni di soddisfacimento concordatario, tenendo conto – innanzitutto – delle regole fissate nel decreto di omologa e, per gli aspetti non disciplinati, dalle norme di legge e, in primo luogo, dal rispetto delle cause legittime di prelazione; in particolare l’ordinanza chiarisce che la violazione della par condicio sussiste tutte le volte che non sia possibile, con la liquidità esistente o le risorse prontamente liquidabili, soddisfare anche gli altri creditori di pari grado o grado poziore.