argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 25 ottobre 2017, n. 2630, depositata il 2 febbraio 2018, ha precisato – in tema di concordato preventivo – che il creditore, il quale abbia espresso un voto nullo (formulato in una forma non idonea), nell’ambito della procedura di omologa, può nuovamente esprimersi e tale possibilità non è preclusa dalla disciplina di legge. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato come la mancata espressione del voto – a cui può equipararsi una manifestazione di voto viziata – sia oggi equiparata ad un voto contrario, con l’intervenuta modifica della legge fallimentare, dopo l’entrata in vigore del d.l. 83/2015. Inoltre, sulla base di quanto emerso nei ricorsi per il caso in esame, è stato altresì evidenziato che – avendo la procedura prefallimentare natura cognitiva – il procedimento per la dichiarazione non può essere assoggettato alla sospensione dei procedimenti esecutivi ex art. 20, Legge n. 44/1999, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura.