argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: liquidazione coatta amministrativa - ammissione al passivo
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 8 novembre 2017, n. 5116, depositata il 5 marzo 2018, ha affermato che il creditore (cliente) di una banca in liquidazione coatta amministrativa – oggetto di cessione ad un’altra banca – deve insinuarsi nello stato passivo, poiché – sulla base della disciplina dettata dall’art. 90, comma 2, T.U.B. – il cessionario risponde delle sole passività risultanti dallo stato passivo della procedura. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato come il citato articolo determini un percorso vincolato per l’accertamento del diritto del creditore; tenuto, anche, conto del fatto che il contratto che era stato sottoscritto tra la banca cessionaria e quella cedente non presentava alcuna deroga a tale principio.