Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - L’accertamento del passivo fallimentare quando questo è devoluto alla giurisdizione di altro giudice

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 ottobre 2017, n. 7547, depositata il 27 marzo 2018, ha precisato – in tema di ammissione allo stato passivo fallimentare – che non viene meno il potere del giudice fallimentare di ammettere (con riserva) il credito, anche se l’accertamento è devoluto alla giurisdizione di altro giudice. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che risulta inammissibile la richiesta di sospensione dell’accertamento del passivo – ai sensi dell’art. 295 c.p.c. – poiché l’art. 43, comma 3, l.f., deve essere così interpretato: l’interruzione è automatica – con dichiarazione resa dal giudice – nel momento in cui quest’ultimo venga a conoscenza dell’evento, ma non è invece possibile che la parte (non fallita) sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti della curatela, a prescindere dal fatto che l’interruzione sia stata, o meno, dichiarata.