argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: pubblico ministero - revoca concordato preventivo
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 febbraio 2018, n. 11958, depositata il 16 maggio 2018, ha precisato – in tema di concordato preventivo – che, nell’ambito del procedimento di revoca della procedura, la rinuncia formulata da parte del debitore non comporta la chiusura dello stesso, prima che sia intervenuta una dichiarazione formale di improcedibilità da parte del tribunale. Pertanto, il pubblico ministero – che partecipa (successivamente alla comunicazione ex art. 173 l.f.) al procedimento – può formulare le proprie conclusioni, sia in ordine alla negativa valutazione della proposta concordataria, sia relativamente alla richiesta di fallimento, per lo stato di insolvenza in cui si trova il debitore. Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato come, secondo la disciplina della legge fallimentare, il pubblico ministero partecipi a pieno titolo al procedimento concordatario, anche in difetto di segnalazione da parte del tribunale.