argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 marzo 2018, n. 14001 depositata il 31 maggio 2018, ha precisato – in tema di azione revocatoria fallimentare – che l’elemento soggettivo di conoscenza dello stato di insolvenza, secondo la disciplina dell’art. 67 l.f., deve essere concomitante alla realizzazione dell’atto revocabile e, quindi, non deve necessariamente preesistere. In particolare, l’effetto depauperativo si realizza proprio dal compimento dell’atto ed è da quel momento che nasce l’esigenza di ripristinare la par condicio creditorum. Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che, in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario dell’imprenditore fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l’esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, non può fondare la relativa prova sulle sole risultanze dell’estratto del libro fidi, il quale, tutt’al più, attesta l’esistenza della delibera della banca alla concessione di un finanziamento.