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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 marzo 2018, n. 18729, depositata il 13 luglio 2018, ha precisato – in tema di concordato preventivo – che gli effetti del decreto di apertura della procedura concorsuale retroagiscono alla data di deposito della domanda di ammissione; pertanto – nel caso di successiva dichiarazione di fallimento – nel periodo intercorrente (tra il deposito della domanda di concordato preventivo e l’apertura della procedura fallimentare) i pagamenti effettuati dall’imprenditore sono inefficaci, ai sensi dell’art. 167 l.f., e per questo motivo non sono soggetti a revocatoria fallimentare, ancorché rientranti nel cd. “periodo sospetto”. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato come gli artt. 167 e 168 l.f. siano accumunati dalla medesima ratio: presuppongono infatti la regola, funzionale al principio della “par condicio creditorum”, di moratoria dei pagamenti per tutto il tempo della procedura concorsuale.