argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 giugno 2018, n. 20955 depositata il 22 agosto 2018, ha stabilito – nell’ambito di una procedura fallimentare – che la cessione di un credito deve essere considerata inefficace, in quanto anomala forma di estinzione delle obbligazioni; nel caso in cui però la stessa forma sia stata “concordata” come mezzo di estinzione, contestuale al sorgere del debito, la stessa non assume la medesima anomalia. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che il ricorrente – nel caso di specie una società di brokeraggio – non ha provato che le modalità adottate fossero rappresentative di una prassi del settore, diversa dalla regola generale; e la regola precisata è quella secondo la quale ogni pagamento che non viene effettuato mediante denaro o titolo di credito equivalenti risulti anomalo.