argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: finanziamenti soci - concordato preventivo
La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 aprile 2018, n. 18489, depositata il 12 luglio 2018, ha affermato – in tema di concordato preventivo – che il credito vantato dal socio a titolo di finanziamento, concesso per il fondo spese necessario all’ammissione della società alla procedura concordataria, gode del rango prededucibile solamente se tale finanziamento è stato erogato successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.l. n. 83 del 2012. Nel caso di specie, il socio di una società a responsabilità limitata provvedeva ad erogare una determinata somma al fine di coprire le spese necessarie per poter richiedere l’ammissione della propria società alla procedura di concordato preventivo; tuttavia, tale società veniva successivamente dichiarata fallita e, pertanto, l’anzidetto socio chiedeva che l’80% della somma erogata a titolo di finanziamento venisse ammessa in via prededucibile allo stato passivo del fallimento in virtù della regola generale prevista dall’art. 111 l.f.. La Corte d’Appello – dapprima – e la Suprema Corte – in seguito – hanno negato la prededuzione. In particolare la Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell’art. 182-quater l.f. – introdotto con il d.l. n. 78 del 2010 e modificato successivamente dal d.l. n. 83 del 2012 – il grado di prededuzione è esteso ai finanziamenti sorti in funzione di una procedura concorsuale, ponendo l’attenzione sul fatto che, affinché tali finanziamenti godano della prededuzione, devono essere stati erogati successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012.