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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 marzo 2018, n. 18723, depositata il 13 luglio 2018, ha affermato che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo fallimentare di un credito al grado di privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 5, c.c., non è sufficiente la sola dimostrazione dell’iscrizione dell’impresa all’albo artigiano. Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata chiedeva l’ammissione del proprio credito in via privilegiata fornendo, a sola dimostrazione della propria qualità di società artigiana, il certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane. A tale credito, tuttavia, non veniva riconosciuto il grado richiesto e veniva pertanto ammesso in via chirografaria, sulla base del fatto che la documentazione fornita non era sufficiente e che fosse necessario dimostrare gli ulteriori requisiti previsti dalla Legge Quadro n. 443 del 1985. La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento del tribunale di primo grado e della corte territoriale, affermando come, in particolar modo a seguito alla modifica dell’art. 2751-bis n. 5, intervenuta con l’art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, il grado di privilegio artigiano è riconosciuto solamente qualora venga dimostrata la permanenza dei requisiti di cui alla Legge Quadro n. 443 del 1985, non essendo la sola iscrizione dell’impresa all’albo artigiano una presunzione assoluta circa l’effettiva sussistenza di tale rango.