<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - Necessità di contraddittorio in caso di tributi armonizzati

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21767 del 7 settembre 2018, ha ribadito che in tema di tributi c.d. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso l’invalidità dell’atto “a valle”, purché in giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Per quanto riguarda invece i tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo di attivare il contraddittorio sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali lo stesso risulti specificamente sancito. La vicenda trae origine da un ricorso per Cassazione in cui si denuncia la violazione, inter alia, degli art. 10 e 12, L. n. 212 del 2000, da parte di un contribuente che si era visto emettere un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA dopo solo undici giorni dalla consegna della documentazione richiesta dall’Amministrazione a mezzo di questionario e regolarmente fornita. Il ricorso è stato accolto in virtù del fatto che, riguardo all’IVA, la pronuncia impugnata avrebbe dovuto esaminare se, in mancanza di un adeguato contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.