<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Il contratto di mutuo ipotecario stipulato al solo fine di sostituire un credito chirografario con un credito privilegiato non necessariamente comporta la nullità del contratto

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: contratto di mutuo

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 23 aprile 2018, n. 19746, depositata il 25 luglio 2018, ha affermato che la concessione di un mutuo ipotecario erogato da un istituto di credito al fine di sostituire un credito chirografario con un credito prelatizio non necessariamente comporta la nullità del contratto di mutuo. Nel caso di specie, una banca erogava ad una ditta individuale un mutuo garantito da ipoteca, mutuo che aveva lo scopo di sanare – temporaneamente – l’esposizione debitoria del conto corrente ordinario e quindi di sostituire un credito chirografario con un credito prelatizio. Successivamente al fallimento della ditta individuale che aveva acceso il mutuo, l’istituto di credito richiedeva l’ammissione allo stato passivo del proprio credito in via ipotecaria, credito che tuttavia veniva ammesso dal giudice delegato, dapprima, e dalla corte d’appello, successivamente, in via chirografaria. La motivazione alla base della decisione dei giudici si basava sul fatto che la condotta della banca costituiva un fatto illecito da cui derivava la nullità del contratto di mutuo ipotecario. Di avviso opposto è stata la Corte di Cassazione la quale ha affermato che, seppure la condotta della banca nel concedere un mutuo al solo fine di sostituire un credito chirografario con un credito privilegiato costituisca una prassi distorta, la stessa non implica la nullità del contratto, potendosi porre rimedio alla garanzia concessa con l’azione revocatoria.