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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 marzo 2018, n. 20054, depositata il 30 luglio 2018, è stata chiamata ad esprimersi in tema di ammissione dei crediti tributari al passivo fallimentare e ha affermato che, a tal fine, è sufficiente allegare alla domanda di ammissione il solo estratto di ruolo. Nel caso di specie, Equitalia vantava un credito tributario nei confronti di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita e, pertanto, proponeva domanda di ammissione al passivo; tuttavia il curatore fallimentare ammetteva il credito a condizione che venisse prodotta da parte di Equitalia la prova dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale alla società debitrice. La Suprema Corte, di avviso opposto rispetto a quanto precedentemente deciso della Corte territoriale, ha affermato che – secondo la consolidata giurisprudenza – ai sensi dell’art. 87, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 – la società concessionaria per la riscossione può richiedere l’ammissione al passivo dei crediti tributari sulla base della sola iscrizione a ruolo del credito.