argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40440 del 12 settembre 2018, ha ribadito che il reato omissivo a carattere istantaneo previsto dall’art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – i.e. omesso versamento IVA – consiste nel mancato versamento all’erario delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale e risulta ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate. Il caso trae origine dalle doglianze del legale rappresentante di una cooperativa, il quale lamentava che il giudice di appello e prima ancora il tribunale, travisando intenzionalmente la prova orale acquisita nel processo, non avrebbero tenuto conto del fatto decisivo, ossia che la predetta cooperativa non aveva mai ricevuto le somme che, se accantonate, avrebbero poi consentito di ottemperare agli adempimenti fiscali. Nel respingere il ricorso, inoltre, la Corte sottolinea che incombe un rigoroso onere di allegazione in capo a colui che intenda prospettare l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria per effetto di improvvise ed a lui non addebitabili crisi di liquidità assolutamente impeditive dell’accantonamento delle relative somme.