argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 1° dicembre 2017, n. 29869, depositata il 3 luglio 2018, ha affermato che è comunque tenuto al versamento dei tributi il debitore che ha richiesto l’ammissione alla procedura di ristrutturazione del debito. Nel caso in esame, in particolare, il provvedimento del tribunale fallimentare avrebbe consentito alcuni pagamenti – stipendi, utenze, canoni di locazione – non richiamando espressamente altri, fra i quali l’IVA, non pagata dalla società; la Suprema Corte ha affermato che è giuridicamente errato ritenere che la proposta di ristrutturazione del debito – accolta – preveda l’esenzione dal pagamento dei debiti erariali non espressamente ricompresi nel provvedimento del tribunale fallimentare; ciò darebbe infatti la facoltà al debitore di scegliere quali tributi versare a discapito di altri, garantendosi l’immunità. L’omesso versamento di debiti ulteriori rispetto a quelli ricompresi nell’accordi di ristrutturazione è ammissibile solamente se il pagamento di questi non pregiudichi la soddisfazione di altri, facendo venire meno la capienza finanziaria.