argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 3 luglio 2018, n. 558, pubblicata il 12 luglio 2018, ha affermato che il mancato soddisfacimento in via integrale dei creditori privilegiati e il parziale soddisfacimento del ceto chirografario è causa di risoluzione per inadempimento del concordato preventivo, prima ancora che avvenga la liquidazione dei beni. Nel caso di specie, sulla base della relazione periodica predisposta dal liquidatore giudiziale – dalla quale emergeva l’incapienza della procedura – veniva richiesta da parte di un creditore chirografario la risoluzione del concordato, domanda accolta dal Tribunale, con conseguente dichiarazione di fallimento. Il Tribunale ha infatti affermato che, qualora il concordato – con cessione dei beni ai creditori o liquidatorio – risulti incapiente e quindi non permetta il soddisfacimento dei creditori nella misura prevista nel piano, lo stesso può essere risolto prima ancora che venga dato corso alla liquidazione di tutti i beni.