argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 5 luglio 2018, è stato chiamato ad esprimersi in tema di concordato preventivo e ha sottolineato che, al fine dell’ammissione di una società alla procedura concordataria, è fondamentale che la relazione del professionista attestatore sia redatta in maniera approfondita, analizzando con spirito critico il piano di concordato, senza limitarsi ad effettuare un mero riporto dei dati in esso contenuti. Nel caso di specie, una società richiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 4, l.f. e, pertanto, provvedeva a depositare presso il Tribunale il piano, la proposta definitiva ed i relativi allegati entro i termini stabiliti dal tribunale stesso. In particolare, il Tribunale, chiamato a valutare l’ammissione o meno della società istante alla procedura concordataria, ha osservato come la relazione del professionista attestatore del piano fosse stata ben redatta, in quanto il professionista incaricato aveva dettagliatamente ricontrollato la veridicità della contabilità e dei dati patrimoniali e aveva esaustivamente argomentato l’attestazione del piano tenendo conto del miglior interesse dei creditori. Il professionista aveva, altresì, effettuato l’analisi di sensitività del piano e lo stress test, prevedendo diversi scenari alternativi. Gli anzidetti elementi vengono considerati imprescindibili per una corretta ed esaustiva predisposizione della relazione ex art. 161 l.f..