<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Tenere confusamente le scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio, configura il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche in assenza di specifica volontà

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 aprile 2018, n. 23944, depositata il 29 maggio 2018, è stata nuovamente chiamata ad esprimersi in tema di bancarotta fraudolenta documentale e ha affermato che, ai fini della condanna per il reato di cui all’art. 216 l.f., è sufficiente la sussistenza del dolo generico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello condannava il socio accomandatario di una società in accomandita semplice per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto quest’ultimo aveva tenuto la contabilità in modo confuso, tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale. A nulla è valsa la difesa dell’amministratore: contro la sua posizione, infatti, rileva il fatto che fosse lo stesso socio accomandatario a tenere i rapporti con il commercialista, al quale consegnava i documenti relativi all’attività di gestione, e, pertanto, l’amministratore avrebbe dovuto sapere che con la sua condotta confusa – anche se non necessariamente volontaria – stava rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio; condotta, quest’ultima, che configura il reato di bancarotta fraudolenta documentale.