argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con l’ordinanza n. 9784 depositata in data 8.04.19, la Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, il creditore ha il diritto a dedursi la perdita ai fini fiscali a decorrere dalla data della sentenza che ha aperto la procedura concorsuale. In questi casi, infatti, gli elementi della “certezza” della perdita e della “precisione” dell’ammontare, necessari per godere del diritto alla deducibilità della perdita, si considerano sussistere per legge, dispensando cosiÌ il creditore dall’onere di provare l’impossibilitaÌ di incassare il credito. Rimane, invece, onere del creditore dimostrare che si tratta di crediti relativi all’attività di impresa da lui esercitata (concetto di “inerenza”).