Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - Nel processo tributario il giudice può pronunciarsi solo sui motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo

argomento: News del mese - Diritto Tributario

Articoli Correlati: processo tributario

Con l’ordinanza n. 22091 dell’11 settembre 2018, la Suprema Corte si è pronunciata sulla validità o meno di eccezioni sollevate per la prima volta non nel ricorso introduttivo bensì in atto successivo, nello specifico nelle memorie illustrative ex art. 32 del d.lgs. 546/1992. In proposito la Corte, evidenziando che il giudizio tributario è caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto impositivo, ha affermato che l’indagine è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo (c.d. motivi di ricorso). In ragione di ciò, non è possibile dedurre per la prima volta motivi di impugnazione in atti diversi e/o successivi al ricorso introduttivo quali le memorie illustrative di cui all’art. 32 del d.lgs. 546/1992. L’unica eccezione, invero, è rappresentata dai c.d. motivi aggiunti di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992 con cui è possibile modificare l’ambito dei vizi dedotti nel ricorso. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla circostanza che siano stati depositati documenti non conosciuti ad opera di altre parti o per ordine della Commissione Tributaria. Fuori da tale ipotesi, il giudice non può pronunciarsi su motivi di impugnazione dedotti per la prima volta in atti diversi dal ricorso introduttivo.