Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Al fine della dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.f. di un atto di scissione parziale occorre distinguere tra la componente riorganizzativa e la componente traslativa

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 12 giugno 2018, n. 12087, è stato chiamato ad esprimersi in tema di inefficacia, nei confronti del fallimento, di un atto di scissione parziale e ha affermato che, se l’operazione straordinaria è qualificabile come atto a titolo gratuito, si applica in via principale l’art. 64 l.f. se compiuto entro i due anni precedenti la dichiarazione di fallimento; in subordine, trova applicazione la domanda revocatoria ordinaria. Il Tribunale di Roma, accogliendo la richiesta del curatore, ha sottolineato che, al fine di comprendere se un atto di scissione parziale si configuri come atto a titolo gratuito o meno, occorre distinguere tra la componente riorganizzativa e la componente traslativa e che è rilevante la componente traslativa; nel caso in esame, l’attribuzione patrimoniale alla beneficiaria non risultava bilanciata e, quindi, l’atto era da ritenersi a titolo gratuito. Il Tribunale chiarisce che gli effetti dell’art. 64 l.f. non gravano sugli elementi puramente riorganizzativi conseguenti alla scissione parziale, bensì sugli elementi patrimoniali, ossia – nel caso de quo – sull’immobile scisso in favore della beneficiaria. Inoltre, la richiesta di inefficacia nei confronti del fallimento dell’atto di scissione è compatibile con quanto previsto dall’art. 2504-quater c.c., il quale stabilisce che non può più essere pronunciata l’invalidità dell’atto di scissione una volta che lo stesso è stato iscritto, in quanto tale articolo produce effetti solamente sugli elementi organizzativi.