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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 marzo 2018, n. 14002, depositata il 31 maggio 2018, ha affermato che rappresenta mezzo anomalo di pagamento ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2), l.f. – ed è pertanto revocabile – la cessione del credito effettuata, rispetto ad un debito scaduto ed esigibile, con finalità solutoria. La revocabilità dell’atto in parola – ritiene la Suprema Corte – è esclusa solo nel caso in cui la cessione del credito sia stata prevista quale mezzo di estinzione dell’obbligazione assunta contestualmente al sorgere del debito; in tal caso, la valutazione da parte del giudice della scientia decoctionis deve essere operata avendo a riferimento l’originario negozio giuridico e le modalità in concreto seguite dalle parti.