argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 maggio 2018, n. 32654, depositata il 16 luglio 2018, si è espressa in tema di bancarotta fraudolenta documentale, affermando che sussiste reato non solo nell’estremo caso in cui la tenuta dei libri e delle scritture contabili sia stata tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società fallita, ma anche quando l’accertamento – da parte della curatela – di questi ultimi sia connotato da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. Nel caso di specie, la ricostruzione del meccanismo di triangolazione sottostante all’emissione di fatture per operazioni inesistenti era stata resa possibile solo dall’esame incrociato della contabilità, ossia attraverso il confronto di documenti di più società. Pertanto, conclude la Suprema Corte, la necessità di acquisire presso terzi la documentazione necessaria alla ricostruzione della effettiva consistenza del patrimonio e del movimento di affari della fallita costituisce riprova dell’inidoneità della contabilità a rappresentare la reale situazione patrimoniale ed economica della società, venendosi quindi ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per il quale è sufficiente il dolo generico.