argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Firenze, con Sentenza del 23 gennaio 2018, n. 1300, depositata l’11 giugno 2018, ha affrontato il caso della cessione di un credito con previsione della possibilità in capo al cessionario di agire – indipendentemente dalla preventiva escussione del debitore ceduto – nei confronti anche del cedente, in ipotesi di successivo fallimento di quest’ultimo. È precluso al cessionario far valere le proprie ragioni di credito nei confronti del debitore ceduto, in quanto, altrimenti, si verrebbe a configurare una duplicazione della stessa pretesa creditoria in caso di ammissione del suo credito allo stato passivo del fallimento del cedente e di successiva sua dichiarazione di esecutività.