argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 16 marzo 2018, n. 5812, depositata il 19 marzo 2018, si è espresso ritenendo legittima la domanda d’indebito proposta, ai sensi dell’art. 2033 c.c., dal curatore nei confronti dal soggetto fornitore al quale la società in bonis aveva corrisposto degli anticipi per lavori commissionati mai realizzati, qualora l’organo fallimentare abbia, ai sensi degli artt. 81 e 83 l.f., deciso, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di non subentrare nel contratto di subappalto stipulato dalla società successivamente fallita. In tal caso, infatti, la clausola arbitrale contenuta nel contratto resta inopponibile al fallimento.