argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate si è pronunciata, a seguito di apposita istanza di interpello – presentata ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), della Legge n. 212/2000 –, in tema di obblighi dichiarativi in capo ad una società che, nel medesimo anno d’imposta era stata posta, dapprima, in liquidazione volontaria e, successivamente, sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. In particolare, la D.R.E. Lombardia, richiamando quanto stabilito dall’art. 5 del d.p.r. n. 322/1998 e rilevando il cumulo di alcuni adempimenti dichiarativi ordinariamente posti a carico del liquidatore con quelli a carico del commissario liquidatore, ha ritenuto essere in capo a quest’ultimo la presentazione di tre modelli dichiarativi, ossia la dichiarazione dei redditi e IRAP per il periodo intercorrente tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di effetto della liquidazione volontaria, le dichiarazioni per il periodo intercorrente tra la data di effetto della liquidazione volontaria e la data di apertura della liquidazione coatta amministrativa e, infine, la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione coatta amministrativa.