<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Il Documento del CNDCEC e della FCN “Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nella procedure concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018”

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il CNCDCEC, di concerto con la FNC, ha pubblicato un documento di approfondimento del nuovo regime di incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali, introdotto dal d.lgs. n. 54/2018, entrato in vigore il 25 giugno 2018. Tra i motivi ostativi all’assunzione dell’incarico, il decreto annovera l’esistenza di rapporti – intercorrenti non solo con il magistrato che conferisce l’incarico, ma anche con i magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico – di coniugio, parentela, affinità o unione civile, nonché di rapporti rientrati nella categoria della cd. “assidua frequentazione”, intendendo con tale termine «una relazione sentimentale o […] un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali». La norma individua, inoltre, l’obbligo, in capo ai professionisti nominati, di deposito in cancelleria di una dichiarazione di incompatibilità a contenuto molteplice, la sostituzione del professionista che non provveda al deposito di detta dichiarazione, nonché un articolato sistema di vigilanza che coinvolge il Tribunale, l’Ordine professionale di appartenenza e il Presidente della Corte d’Appello. In riferimento ai destinatari della nuova disciplina, questi sono l’amministratore giudiziario, il curatore fallimentare, il commissario giudiziale nominato con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della grande impresa, il gestore per la liquidazione dei beni ricompresi nel piano nominato ai sensi dell’art. 7 della L. 3/2012, il liquidatore del patrimonio del sovraindebitato nominato ai sensi degli artt. 13 e 14-quinquiens della L. 3/2012, il commissario giudiziale e il pre-commissario nominati nell’ambito della procedura di concordato preventivo. Rientrano poi nel novero dei destinatari anche i coadiutori degli amministratori giudiziari, dei curatori e dei commissari giudiziali delle grandi imprese in stato di insolvenza. La nuova disciplina trova applicazione solo per le nomine effettuate a partire dal 25 giugno 2018.