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Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 10378/2019 depositata il 12 aprile 2019, hanno risposto negativamente al quesito relativo alla sussistenza di un vincolo di solidarietà passiva verso il Fisco tra sostituto e sostuito, nel caso in cui il primo abbia operato la ritenuta d’acconto sul corrispettivo pagato al secondo, ma non l’abbia versata.
Sul punto il Collegio “allargato” ha voluto risolvere un contrasto giurisprudenziale esistente in tema di sostituzione a titolo di acconto o “impropria” e, più in particolare, di sussistenza a carico del sostituito, in solido con il sostituto, dell’obbligo di corrispondere la ritenuta eseguita ma non versata dal sostituito all’Erario. Le Sezioni Unite, dopo aver premesso che sostituzione e solidarietà sono due istituti distinti, hanno risolto la diatriba osservando che: dalla definizione legale di cui all’art. 64, comma 1, del D.P.R. 600/73 si evince che il versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta e che essa grava esclusivamente sul sostituto; la solidarietà prevista dall’art. 35 D.P.R. 602/73 è espressamente condizionata alla circostanza che il sostituto d’imposta non abbia effettuato la ritenuta e non l’abbia versata; detta condizione è speculare al riconoscimento a favore del sostituto del diritto di scomputo (art. 22 D.P.R. 917/73) della ritenuta subita, anche se non versata. Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, chiamate a stabilire se l’Amministrazione finanziaria possa chiedere al sostituito il versamento della ritenuta effettuata dal sostituto ma non versata all’Erario (v. Cass. civ. Sez. V, ord. n. 31742/2018), hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute».