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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Sentenza del 7 agosto 2018 (C-52/17), si è pronunciata in merito all’interpretazione dell’art. 64 e dell’art. 65, paragrafo 1, della Direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 36 del 26 giugno 2013, concernente l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, dell’art. 395, par. 1 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e dell’art. 48, par. 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, ha stabilito – con propria sentenza – che «una normativa nazionale non può stabilire che un addebito di interessi sia imposto automaticamente all’ente creditizio per il superamento dei limiti delle grandi esposizioni, anche se quest’ultimo soddisfa le condizioni che gli consentono di superare tali limiti».