argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Appello di Bari, con Sentenza del 4 giugno 2018, n. 990, ha stabilito che risulta applicabile la sanzione ex art. 1815, comma 2, c.c., anche nel caso in cui l’interesse di mora, pur non applicato in concreto, sia stato pattuito in misura superiore al tasso soglia. In tale fattispecie, il mutuo viene convertito da oneroso a gratuito, con conseguente non debenza degli interessi corrispettivi versati.