argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Appello di Milano, con Sentenza del 19 giugno 2018, pubblicata in data 20 luglio 2018, n. 20242, ha ribadito che, nel giudizio promosso dal correntista per ottenere la restituzione di indebito, la parte attrice è gravata dell’onere di produrre gli estratti conto, mentre la banca convenuta non è tenuta ad individuare le rimesse solutorie prescritte, in quanto la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie compete al giudice. Al proposito, la Corte ha precisato che la prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito promossa dal correntista, che abbia preventivamente avviato il procedimento di mediazione, è interrotta fino alla data del verbale di mancata adesione alla conciliazione. Quanto all’anatocismo, in un contratto di conto corrente bancario stipulato ante d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, è legittima l’applicazione della capitalizzazione reciproca degli interessi, qualora la banca abbia comunicato al cliente la modifica contrattuale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni applicate. Non occorre, quindi, un’espressa pattuizione contrattuale, in quanto non si tratta di condizioni peggiorative.