argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 18 luglio 2018, n. 20225, ha stabilito che la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non può derivare dal mero ritardo nel pagamento del debito o da volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica. Tale situazione è equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza, come richiesto dalla Circolare di Banca d’Italia n. 139/1991.