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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2018 n. 147 il Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, con il quale è stata resa operativa la disciplina degli sgravi contributivi in favore delle cooperative sociali per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere. L’agevolazione si riferisce al triennio 2018-2020 e si applica sulla contribuzione INPS posta a carico del datore di lavoro entro il tetto massimo stabilito dalla Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018). In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 220 della citata Legge, alle cooperative sociali che assumono a tempo indeterminato - a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018- donne vittime di violenza di genere, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. La fruizione del beneficio è subordinata alla produzione, da parte delle cooperative, di una certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.