<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Notifica a mezzo servizio postale: valida solo con avviso di ricevimento

argomento: News del mese - Diritto Tributario

Articoli Correlati: notifica a mezzo servizio postale

L’articolo 16, comma 3 e 4, d.lgs. 546/1992 prevede che, nel processo tributario, le notificazioni sono fatte “secondo le norme degli articoli 137 e seguenti c.p.c., salvo quanto disposto dall’articolo 17. Possono essere effettuate anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle Finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”. Pertanto, in applicazione di tale norma, la notifica a mezzo del servizio postale non si perfeziona con la spedizione dell’atto, ma esclusivamente con la consegna del plico al destinatario; di conseguenza l’unico documento in grado di dimostrare la ritualità della notifica è l’avviso di ricevimento. È quanto emerge dall’ordinanza n. 6478 del 6 marzo 2019 emessa dalla Suprema Corte. Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di recupero del credito di imposta per investimenti delle aree svantaggiate, articolo 8 L. 388/2000, relativamente all’anno di imposta 2001, che veniva accolto. Il contribuente rilevava che, in seguito all’impugnazione da parte dell’Agenzia, il Giudice del secondo grado aveva riformato la sentenza, confermando il provvedimento di recupero del credito; il giudizio si era svolto in contumacia, non avendo ricevuto il contribuente alcuna notizia dell’impugnazione. Gli Ermellini, richiamando propria precedente pronuncia n. 8717/2013, hanno evidenziato che: “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’articolo 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982 , n.890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita”. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudizio d’appello non poteva essere proseguito.