Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Il controllo a distanza dei lavoratori

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con la sentenza 13 giugno 2018 n. 57668, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla nuova disciplina dei controlli a distanza e dell’utilizzabilità delle informazioni raccolte dopo la novella dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 ad opera dell’art. 23, comma 1°, del D. Lgs. n. 151/2015. Secondo il Tribunale, dato che “il nuovo testo dell’art. 4 non contiene più un comma 1° che vieti per principio generale il controllo a distanza dei lavoratori, vietando l’uso di impianti a tale scopo”, ne consegue che “nel nuovo testo non è più vietato, in termini assoluti, effettuare controlli a distanza sui lavoratori, sicché non appare più necessario (ove mai lo sia stato) appellarsi a “finalità difensive” per superare un divieto totalitario di controllo a distanza che non esiste più”. Per contro, il Tribunale ha rilevato che la nuova formulazione della norma ha posto limiti chiari e rigorosi sul “come si fa il controllo”, la cui osservanza non può più apparire “eludibile in base al discutibile e poco logico criterio per cui, una volta che si è scoperto ex post che il lavoratore ha commesso un illecito grave, l’esito del controllo risulta ex post “difensivo”, sicché non conta più come il datore ha acquisito quella informazione”.