<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Controversie pensionistiche e riparto di giurisdizione

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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La Cass. civ., Sez. Un., con ordinanza 17 luglio 2018, n. 19044, ha stabilito che le controversie promosse da dipendenti in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto le prestazioni pensionistiche erogate da tali enti, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore di lavoro - in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti - sono devolute non già alla giurisdizione della Corte dei conti, bensì alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro. La giurisdizione spetterà, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario, a seconda che le controversie siano attinenti, a’ sensi dell’art. 45, co. 17, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (cui ora corrisponde l’art. 69, co. 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, avuto riguardo, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione.