argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 22 agosto 2018, n. 5030, ha affermato il principio secondo cui, nel processo amministrativo, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000 non possono assumere valore di prova legale in quanto, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiedono alcun valore probatorio e possono costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l’attività istruttoria dell’Amministrazione. L’attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e delle autocertificazioni o autodichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative e non vale a superare quanto attestato dall’Amministrazione, sino a querela di falso, dall’esame obiettivo delle risultanze documentali.