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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21602 del 4 settembre 2018, ha ribadito che è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dal fallito avverso una sentenza sfavorevole al fallimento, non impugnata dal curatore, quando il giudice delegato abbia autorizzato il curatore a non impugnare e a non proseguire il giudizio in sede di legittimità. La vicenda nasce da un ricorso per revocazione, ex art. 395 c.p.c., avverso una sentenza confermativa di un avviso di accertamento a mezzo del quale erano contestati ai fini IVA, IRAP e IRPEG ricavi non contabilizzati sulla base di documentazione rinvenuta in sede di verifica. I giudici hanno sottolineato che la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta ex art. 43 L. Fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, tuttavia, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia determinata da un totale disinteresse e non invece da una valutazione negativa da parte degli organi fallimentari circa la convenienza della controversia.